L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.77/E del 23/6/2017, ha fornito alcune precisazioni in merito al corretto periodo di tassazione della plusvalenza originata da un contratto di sale and lease back, ovverosia se sia possibile ripartirla lungo la durata del contratto di leasing - oppure no - nonché in ordine al momento a partire dal quale tale plusvalenza diventa imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vale a dire se la tassazione decorrere dal momento della vendita del bene poi concesso in leasing oppure dal successivo momento di stipula del contratto di leasing. Al riguardo, è stato ribadito che, da un punto di vista contabile, la plusvalenza realizzata a seguito della vendita del cespite è imputata a conto economico a partire dal momento in cui decorrere il contratto di locazione finanziaria (nel caso di specie, dopo circa 2 anni dalla cessione del cespite) e ripartita lungo la durata del contratto stesso. L’Agenzia delle Entrate, rivedendo inoltre il proprio precedente orientamento (Circolare n.38/E/2010), in ragione del nuovo principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR (introdotto dall’art. 13-bis del D.L. 30/12/2016, n.244), ha precisato che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione di sale and lease back assume rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che la predetta plusvalenza concorre alla formazione del reddito a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria, dovendo, inoltre, essere ripartita in funzione della durata del contratto di leasing.
23 Giugno 2017
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