27 Aprile 2022 Published in Notizie

ISA: Regole di applicazione dei benefici premiali

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n.143350 del 27/4/2022, ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31/12/2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24/4/2017, n.50. In particolare, tra le diverse previsioni, è stato stabilito che:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale sia riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2021;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, sia riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021;
- tali benefici siano riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
- l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della Legge 23/12/1994, n.724, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 36-decies, del D.L. 13/8/2011, n.138, sia riconosciuta per il periodo d’imposta 2020: a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020; b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. 29/9/1973, n.600, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26/10/1972, n.633, sia riconosciuta per il periodo d’imposta 2021: a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021; b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
- i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29/9/1973, n.600 e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n.633, siano ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Massimo Miele
 

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