19 Ottobre 2023 Published in Notizie

Istituto del coacervo "successorio" e "donativo": chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.29/E del 19/10/2023, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’art. 8, comma 4, del TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. Tenuto conto, infatti, che sul coacervo “successorio” si è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, contrario alla prassi dell’Agenzia delle entrate, devono intendersi superati i chiarimenti resi, al riguardo, dalla Circolare n.3/E del 2008, paragrafo 3.2.3. Sono state fornite, inoltre, indicazioni con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo” tra donatum e donatum di cui all’art. 57, comma 1, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (cd. donatum) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione. In particolare, in considerazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. Devono intendersi superati, a tal riguardo, i chiarimenti resi dalla Circolare n.3/E del 2008, paragrafo 4.2, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della franchigia, rilevano anche le donazioni effettuate nel periodo “compreso tra il 25 ottobre 2001 (…) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale) (…)”. Ne deriva che, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25/10/2001 e il 28/11/2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. Le strutture territoriali sono state invitate a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha precisato l’Amministrazione finanziaria, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
 

Dott. Massimo Miele
 

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