11 Gennaio 2024 Published in Notizie

Indicazione nei DDT dei riferimenti normativi per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in risposta all’interrogazione parlamentare n.5-01787 del 10/1/2024, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dall’art. 1, comma 1056 e seguenti, della Legge 30/12/2020, n.178, con particolare riguardo all’obbligo che le fatture gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle disposizioni normative. A tal riguardo, gli Onorevoli interroganti hanno fatto presente “come l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 270 del 2022, abbia fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni de quibus affermando che l’obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto»” chiedendo “quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impreso 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020”. A tal riguardo, sentita l’Agenzia delle Entrate, è stato rappresentato che “fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d’imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione - che, per espressa previsione normativa, riguarda «le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati» - è resa possibile attraverso l’indicazione, in tali documenti, dell’espresso riferimento «alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter». Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa”.


Dott. Massimo Miele 

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