L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello non pubblico n.954-27/2014 del 16/3/2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n.633 che consente al cedente del bene o prestatore del servizio di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, in conseguenza, tra l'altro, del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente a causa di "procedure esecutive rimaste infruttuose". Al riguardo, considerato che tra le ipotesi che consentono al cedente o prestatore del servizio di variare in diminuzione l'imponibile o l'imposta è compresa anche la "risoluzione", senza distinguere tra risoluzione giudiziale o di diritto, è stato precisato che il verificarsi della condizione contemplata da una causa risolutiva espressa apposta al contratto, quale il mancato pagamento (ex art.1456 del Codice civile) o l'inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (ex art. 1454 del Codice civile) possono costituire il presupposto legittimante l'attivazione della procedura in esame.