05 Maggio 2017 Published in Notizie

NOVITÀ PER I VISTI DI CONFORMITÀ E LE DELEGHE DI PAGAMENTO: PRIMI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.57/E del 4/5/2017, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte con il D.L. n.50/2017 (in corso di conversione in legge) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari. Al riguardo, si rammenta che: 1) è stato rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi il visto di conformità, ovvero la cd. sottoscrizione alternativa; 2) per i soggetti titolari di partita IVA, è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Circa la decorrenza di tali nuove disposizioni, è stato precisato che trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24/4/2017. Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23/4/2017 prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24/4, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000. Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24/4/2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n.322/1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a euro 5.000.
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