22 Giugno 2017 Published in Notizie

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: TRATTAMENTO DEI RIMBORSI PER SPESE TELEFONICHE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.74/E del 20/6/2017, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’IRPEF, delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali da parte dei dipendenti. L’Agenzia ha precisato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Sulla base di tali presupposti l’Agenzia ha ritenuto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati rimborsata al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

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