L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.103/E del 28/7/2017, ha fornito chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR ed ai soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui. Al riguardo l’Agenzia ha precisato che il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Deve, pertanto, escludersi la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre. Inoltre il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. L’Agenzia ha, altresì, chiarito come l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione. L’Agenzia ha, infine, precisato che il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.
28 Luglio 2017
Published in Notizie