L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 24 del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime fiscale applicabile alle locazioni brevi, introdotto dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
Si tratta dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Rientrano nel nuovo regime inoltre anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi di pari durata.
I chiarimenti riguardano unicamente i tributi rientrati nella competenza dell’Agenzia delle entrate e non l’imposta di soggiorno.
Si tratta dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Rientrano nel nuovo regime inoltre anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi di pari durata.
I chiarimenti riguardano unicamente i tributi rientrati nella competenza dell’Agenzia delle entrate e non l’imposta di soggiorno.