L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.27/E del 7/11/2017, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla nuova disciplina della scissione dei pagamenti (cd. “split payment” previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n.633), modificata dall’art. 1 del D.L. 24/4/2017, n.50 (cd. “Manovra correttiva”). Tale nuova disciplina è applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1/7/2017 e si pone in continuità con la precedente, prevedendo - con finalità di contrasto all’evasione - che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle P.A. e dalle società controllate da P.A. centrali e locali, nonché dalle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dal cliente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Ne consegue che, fermo restando gli aspetti di novità oggetto di chiarimenti con il documento allegato, restano valide, in linea generale, le indicazioni precedentemente fornite con la Circolare n.15/E del 13/4/2015.
08 Novembre 2017
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