L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.145/E del 24/11/2017, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di computo della maggiorazione del 40% dei beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 Euro, nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scelta del contribuente di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 102, comma 5, del TUIR (deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è stato sostenuto), porterebbe a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988. Pertanto, la scelta originariamente effettuata dal contribuente, si tradurrebbe in un impedimento alla integrale deduzione, nello stesso esercizio, della maggiorazione fiscale del costo. Nella fattispecie in oggetto, di conseguenza, il contribuente dovrà procedere come segue:
- dovrà dedurre le quote di ammortamento ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione a conto economico, a norma dell’art. 109, comma 4, del TUIR;
- dovrà dedurre extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.
- dovrà dedurre le quote di ammortamento ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione a conto economico, a norma dell’art. 109, comma 4, del TUIR;
- dovrà dedurre extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.