L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.154/E del 19/12/2017, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell’agevolazione “prima casa”, prevista dalla nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione. In considerazione anche dei precedenti documenti di prassi diffusi in materia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime di favore debba essere riconosciuto anche nel caso, oggetto dell’istanza d’interpello, riguardante l’acquisto di un terzo appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, nonostante uno di essi fosse stato acquistato senza fruire dell’agevolazione in commento, a condizione che l’istante proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
20 Dicembre 2017
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