20 Febbraio 2019 Published in Notizie

“BREXIT”: CONSEGUENZE E PREPARATIVI IN CASO DI “NO DEAL”

La Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13/2/2019 ha diffuso un documento contenete informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo scenario di una “Brexit” senza accordo di recesso. In merito, è stato innanzitutto precisato che, salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che vi sia una revoca unilaterale della notifica di recesso o che, a norma dell’art. 50, par. 3, del Trattato sull’UE, il Consiglio europeo all’unanimità decida, d’intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell’applicazione dei Trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30/3/2019 (ora dell’Europa centrale). Con particolare riguardo alle imposte dirette ed indirette, è stato chiarito che in caso di recesso senza accordo, il trattamento fiscale di tutte le transazioni, incluse quelle in corso, sarà soggetto a cambiamenti alla data del recesso, vi saranno nuove regole per l’IVA e per le accise, che terranno conto del nuovo status di Stato terzo del Regno Unito. La Commissione europea ha indicato che in caso di uscita senza accordo, dal 30/3/2019 i movimenti delle merci che entrano nel territorio IVA dell’Unione Europea dal Regno Unito o che saranno inviate o trasportate dal territorio IVA dell’Unione Europea verso il Regno Unito saranno trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della Direttiva CE 28/11/2006, n.2006/112, relativa al sistema comune dell’IVA, con conseguente addebito dell’imposta all’importazione. In egual misura, in ambito doganale, secondo la comunicazione della Commissione Europea del 19/12/2018, a partire dalla data del recesso si applicherà tutta la normativa dell’UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresi l’imposizione di dazi e imposte e l’adempimento delle formalità e dei controlli previsti dall’attuale disciplina giuridica, così da assicurare condizioni di parità. Pertanto, gli operatori economici dovranno adattarsi al nuovo status del Regno Unito, adeguando contratti e prestando attenzione a tutti i cambiamenti legati alla nuova situazione (ad esempio legati agli aspetti fiscali e di fatturazione, alla rendicontazione e ai rimborsi, che la Commissione europea consiglia di richiedere a inizio 2019 se dovuti al 31/12/2018 per evitare complicazioni dopo il 29/3/2019).

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