L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.109 del 18/4/2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nozione di “altri soggetti privati” di cui all’art. 14, comma 2-sexies, del D.L. 4/6/2013, n.63, ai quali è possibile cedere il credito d’imposta cd. “sisma+ecobonus”. In merito, è stato ribadito che è ammessa la cedibilità del credito a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. Nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Con riferimento al caso oggetto dell’istanza di interpello è stato, quindi, ritenuto che tale collegamento può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.
18 Aprile 2019
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