07 Giugno 2019 Published in Notizie

REGIME TRANSITORIO PER GLI UTILI PERCEPITI DA PERSONA FISICA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.56/E del 6/6/2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare agli utili percepiti da una persona fisica, derivanti dal possesso, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, di partecipazioni qualificate, la cui distribuzione è stata deliberata nel 2016 e l’erogazione eseguita nel 2018. In merito, è stato precisato che, ancorché l’art. 1, comma 1006, della Legge n.205/2017 faccia riferimento: “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”, sulla base di una interpretazione logico-sistematica, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31/12/2017. Pertanto, in base al regime previgente di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, da assoggettare ad IRPEF nella misura del: (i) 40% per gli utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31/12/2007; (ii) 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007; (iii) 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016. Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, occorre che la società partecipata tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti, dandone separata indicazione nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi. Si consideri, infine, che anche nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31/12/2022 dovrà essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

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