10 Giugno 2019 Published in Notizie

TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.57/E del 7/6/2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare a talune operazioni in valuta estera. In particolare, è stato chiarito che:
- con riguardo all’acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata;
- per quanto concerne l’acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera, con prelievo dal conto in valuta estera, in applicazione dell’art. 9, comma 2, del TUIR, il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari - a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante - determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 110 del TUIR;
- con riguardo all’incasso di dividendi, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione (ex art. 9 del TUIR). A tal proposito, configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio questa dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo, la quale, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta un provento/onere in valuta estera che risulta percepito/sostenuto;
- in merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, le partecipazioni rientrano tra le attività non monetarie (OIC 26, § 7), con la conseguenza che le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le plus/minusvalenze da realizzo. In relazione al corrispettivo della cessione, quindi, emerge che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 83 e 9, comma 2 del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non danno, quindi, luogo a un’autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le relative plus/minusvalenze da realizzo, con concorso alla formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 101 del TUIR;
- da ultimo, con riferimento alle valutazioni di fine esercizio: (i) l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta un provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto; (ii) in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio, per i titoli partecipativi le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione, così come per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali (ex art. 110, comma 3, del TUIR).

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