30 Novembre 2020 Published in Notizie

PROROGA PER IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL’IRAP

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato stampa n.269 del 27/11/2020, ha anticipato le misure contenute nel Decreto Ristori-quater discusso nel Consiglio dei Ministri convocato ieri notte (domenica) alle ore 22.30, che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore.
In particolare, il Ministero ha reso noto le proroghe concernenti il termine di versamento degli acconti che scadono quest’oggi, nei seguenti termini.
“Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.”
Questa disposizione riguarda tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. senza ulteriori condizioni.
“Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.”
Questa disposizione riguarda solo le imprese di minori dimensioni che non rientrano nel perimetro di applicazione degli indicatori di affidabilità economica, ovunque ubicate, ma a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per cento nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019.
Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
Questa disposizione riguarda:
- tutte le imprese che non rientrano nel perimetro di applicazione degli ISA operanti in specifici settori che hanno domicilio o sede operativa nelle zone rosse;
- tutte le imprese che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
“I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.”
Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.
Per i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione degli ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è confermata la proroga al 30 aprile 2021 si applicano ai contribuenti.
Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari”.
 

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