04 Dicembre 2020 Published in Notizie

PROROGA DI ALCUNI VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE

L’articolo 2 D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, ha previsto la possibilità di sospendere alcuni versamenti fiscali/previdenziali in scadenza a dicembre 2020, per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione nei seguenti casi:
1) indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
    - diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
2) in ogni caso per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 novembre 2019 (rileva la data di apertura della partita IVA);
2) indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (a esempio, palestre, piscine, centri di benessere, discoteche);
3) se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute della Salute;
4) se rientrano nei settori economici indicati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute della Salute.
I versamenti oggetto di sospensione riguardano:
- IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (termine ordinario 16 dicembre);
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef (termine ordinario 16 dicembre);
- contributi previdenziali e assistenziali (termine ordinario 16 dicembre);
- acconto IVA 2020 (termine ordinario 28 dicembre in quanto il 27 dicembre è festivo).
I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, o alternativamente in quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16 marzo 2021.

 

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