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10 Febbraio 2021 Published in Notizie

BUONI PASTO CONCESSI IN FAVORE DEI LAVORATORI IN SMART-WORKING: CHIARIMENTI

La Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, con una risposta a un’istanza di interpello non confluita in una risoluzione pubblicamente fruibile, ha fornito chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette, al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato dal datore di lavoro in favore dei propri lavoratori dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità smart-working, nonché agli eventuali obblighi del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. In particolare, osservato che in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”, è stato precisato che la normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti descritti. In assenza, pertanto, di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, è stato ritenuto che, per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa, trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dall’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Conseguentemente, nel caso in cui il datore di lavoro riconosca buoni pasto ai “lavoratori agili”, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR e lo stesso datore di lavoro non sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, prevista dall’art. 23 del D.P.R.. 29/9/1973, n.600.
 

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