24 Marzo 2021 Published in Notizie

SUPERBONUS CON SCONTO IN FATTURA E DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IN CASO DI CESSIONE DELL'IMMOBILE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.204 del 24/3/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione infraquinquennale di un’unità immobiliare, nel caso in cui sulla stessa (e sul condominio nella quale è ricompresa) siano stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, in relazione ai quali il cedente ha fruito del cd. “Superbonus” attraverso l’applicazione dello sconto in fattura da parte del fornitore. A tal riguardo, è stato osservato che le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, deliberati dall’assemblea del condominio, per la parte imputata al cedente, nonché le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti nel proprio appartamento, rientrano tra le spese incrementative, trattandosi di spese che non attengono alla normale gestione del bene e che ne hanno determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata la cessione. Pertanto, è stato ritenuto che tali spese possano essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell’immobile, ai sensi del citato art. 68 del TUIR, tra i costi inerenti all’immobile medesimo. Risulta irrilevante, ai predetti fini, la circostanza che le spese in questione diano diritto al cd. “Superbonus” di cui al citato art. 119 de D.L. n.19/5/2020, n.34 (cd. “Decreto rilancio”). Risulta, altresì, irrilevante, ai medesimi fini che per le predette spese venga esercitata l’opzione, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n.34/2020, per il cd. “sconto in fattura”, trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione. D’altra parte, una diversa interpretazione, determinerebbe de facto una tassazione del beneficio derivante dalla fruizione della detrazione fiscale - ancorché fruito sotto forma di sconto in fattura - mediante la tassazione di una maggiore plusvalenza ex art. 68, comma 1, del TUIR.
 

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