L’Organismo Italiano di Contabilità ha diffuso – in data 31/3/2021 – la versione definitiva del Documento interpretativo n.7, afferente gli aspetti contabili della possibilità di far ricorso alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni prevista dall’art. 110 del D.L. 14/8/2020, n.104 (cd. “Decreto agosto”). Tra i diversi chiarimenti, con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, è stato precisato che possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. A tale ultimo riguardo, come si legge nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, è stato ritenuto che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che, ad esempio, hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali. Per quanto concerne i marchi, inoltre, è stato chiarito che dalla data della rivalutazione il limite fissato dal paragrafo 71 dell’OIC 24 può essere prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.