21 Aprile 2021 Published in Notizie

TRATTAMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE DI UN ERRORE CONTABILE CD. "RILEVANTE": CHIARIMENTI.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.279 del 21/4/2021, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile cd. “rilevante” derivante dall’originario piano di ammortamento dell’avviamento – in quote costanti per un periodo di 40 anni – il quale  non risulta giustificabile sia in base ai principi contabili pregressi che in base a quelli attualmente vigenti. A tal riguardo, è stato evidenziato che, posta l’impossibilità di dare rilievo fiscale ai componenti negativi, attraverso la cui rilevazione si esplica la correzione degli errori contabili (nel rispetto dei relativi principi contabili), nell’anno in cui sono stati rilevati, la deduzione potrà essere recuperata nel corretto periodo di competenza. Periodo per il quale, con riferimento ai componenti negativi, può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione al conto economico disposto dall’art. 109, comma 4, del TUIR, per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla rettifica dell’errore contabile commesso. In definitiva, nel caso di specie, la rilevazione dell’errore contabile determina fiscalmente: 1) l’irrilevanza della correzione dell’errore effettuata nell’esercizio 2019 con la svalutazione dell’avviamento; 2) la necessità di dedurre l’ammortamento dell’avviamento nei corretti periodi d’imposta. Considerando che, nel caso di specie, l’imputazione a conto economico è avvenuta per quote di ammortamento più basse rispetto a quelle ritenute ex post corrette dalla società, anche le quote fiscali sono state dedotte per un importo più basso rispetto a quelle deducibili sulla base di una corretta applicazione del principio di competenza fiscale. A tal fine la società potrà presentare dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22/7/1998, n.322 – non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n.600 – secondo la disciplina ordinariamente prevista per rettificare i precedenti periodi d’imposta emendabili, al fine di recuperare la maggiore quota di deduzione fiscale calcolata tenendo presente della corretta imputazione a conto economico. Per i periodi d’imposta non più emendabili, tale maggiore quota di ammortamento non potrà essere recuperata, considerato che la corretta imputazione nel periodo di competenza rappresenta un principio inderogabile, finalizzato ad evitare che il contribuente possa essere arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi. A seguito della correzione dell’errore contabile, il residuo valore fiscale – pari al valore originario, decurtato delle quote dedotte e di quelle non più deducibili perché riferite a periodi d’imposta non più emendabili – corrisponderà al valore contabile e potrà essere dedotto secondo il regime ordinario previsto nel predetto art. 103, comma 3, del TUIR. Le medesime considerazioni sono applicabili anche ai fini dell’IRAP. Per quanto concerne la disciplina in materia di ACE, è stato evidenziato che nella Relazione illustrativa del D.M. 3/8/2017 è precisato che “per quanto concerne gli effetti sull’utile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti, la determinazione della base Ace è da operare mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”. Sulla base di tale precisazione, è stato chiarito che la società dovrà rideterminare la base ACE dei periodi precedenti secondo le ordinarie modalità previste per la presentazione della dichiarazione integrativa, tenendo conto della corretta base imponibile. Ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto, invece, l’art. 11 del D.M. 3/8/2017 stabilisce che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”. In tale contesto – considerato che il predetto limite è determinato prendendo a riferimento il patrimonio netto così come risulta dalla contabilità – è stato ritenuto che il patrimonio netto da considerare, ai fini del predetto limite, sia quello indicato nel bilancio relativo all’esercizio 2019 oggetto di correzione contabile.

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