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28 Aprile 2021 Published in Notizie

APPLICABILITÀ DEL REGIME DELLA TASSAZIONE SEPARATA AL TFM EROGATO A UN AMMINISTRATORE CON INCARICHI SPECIALI: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.292 del 27/4/2021, ha fornito chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato da erogare all’amministratore delegato pro tempore, nonché vice presidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017 (anno di cessazione della carica) e, in particolare, alla possibilità di applicare il regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR, nonostante la suddetta indennità sia stata riconosciuta dall’assemblea dei soci al momento della nomina dei nuovi amministratori, mentre il suo ammontare sia stato determinato dal consiglio di amministrazione subito dopo l’assemblea dei soci. A tal riguardo, è stato preliminarmente osservato che l’art. 2389, comma 1, del Codice civile prevede che “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. In deroga a tale disposizione, l’art. 2389, comma 3, del Codice civile prevede, al primo periodo, che “La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale” e, al secondo periodo, che “Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”. Relativamente alle modalità di tassazione, l’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede, fra l’altro, l’applicazione del regime di tassazione separata per le “indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”. Ai fini della fruizione del regime di tassazione separata è, pertanto, richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Nel caso di specie, assume rilevanza la circostanza che, in linea con l’art. 2389 del Codice civile, al vice presidente sono attribuiti incarichi speciali dal consiglio di amministrazione e, in particolare che: (i) nel periodo 2000-2008, i compensi, incluso il trattamento di fine mandato, sono stati determinati dal consiglio di amministrazione, dopo la delibera assembleare di nomina dello stesso, con la quale è stato stabilito anche il diritto del vice presidente all’attribuzione del trattamento di fine mandato, in linea con la disposizione di cui all’art. 2389, comma 3, primo periodo, del Codice civile; (i) nel periodo 2009-2017, previa delibera assembleare che ha determinato un compenso complessivo (incluse le quote a titolo di trattamento di fine mandato) per l’intero consiglio di amministrazione, è stato determinato successivamente dal consiglio di amministrazione, il compenso in favore del vice presidente (incluso il trattamento di fine mandato), in linea con quanto previsto dall’art. 2389, comma 3, secondo periodo, del Codice civile. Ciò posto, è stato ritenuto che la previsione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR, che subordina l’applicazione del regime di tassazione separata alla sussistenza della condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti “da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, possa essere intesa, limitatamente agli incarichi speciali di cui all’art. 2389, comma 3, del Codice civile, nel senso che è sufficiente che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo. In entrambe le ipotesi contemplate dall’art. 2389, comma 3, del Codice civile, infatti, la specificazione del compenso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci. Una difforme interpretazione comporterebbe di fatto l’inapplicabilità del particolare regime della tassazione separata a tutte le ipotesi in cui la determinazione del compenso e della quota di trattamento di fine mandato sia affidata al consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile.

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