10 Maggio 2021 Published in Notizie

DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.323 del 10/5/2021, ha precisato che la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come modificata dall’art. 1, comma 1064, della Legge 30/12/2020, n.178 (cd. “Legge di bilancio 2021”) si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la Legge n.178/2020). Diversamente, alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’art. 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dall’art. 1, commi 198 e ss., della Legge 27/12/2019, n.160 (cd. “Legge di bilancio 2020”). Le maggiori aliquote previste dalla Legge n.178/2020 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, a decorrere dall’1/1/2021.
 

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