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12 Maggio 2021 Published in Notizie

RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN SMART WORKING: ULTERIORI CHIARIMENTI.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.328 dell’11/5/2021, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte da una società a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working ed in particolare in merito alla possibilità che tali somme siano escluse dal reddito di lavoro dipendente. Nel caso di specie, è stata prospettata l’intenzione di rimborsare ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, nella misura forfetaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodiche emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente, delle spese documentate per il costo della connessione internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento. In merito, è stato ritenuto che le somme rimborsate dalla società istante ai propri dipendenti sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali, ad esempio, l’energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
 

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