16 Luglio 2021 Published in Notizie

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: MODALITÀ APPLICATIVE.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n.191910 del 15/7/2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32 del D.L. 25/5/2021, n.73 (cd. “Decreto sostegni-bis”). In particolare, è stato previsto che i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 dal 4/10/2021 al 4/11/2021. Nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 32, comma 1, del D.L. n.73/2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12/11/2021. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
 

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