04 Agosto 2021 Published in Notizie

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA: PROFILI SANZIONATORI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.51/E del 3/8/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471, in base al quale “Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”. A tal riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n.24289 del 3/11/2020), è stato precisato che nella disposizione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.471/1997, come riformulato dall’art. 1, comma 935, della Legge 27/12/2017, n. 205 (cd. “Legge di bilancio 2018”), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
a) una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
b) una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore – e, di conseguenza, abbia detratto – l’IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell’IVA indebitamente detratta.

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