05 Agosto 2021 Published in Notizie

PROROGA DEI VERSAMENTI: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.53/E del 5/8/2021, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9-ter del D.L. 25/5/2021, n.73 (cd. “Decreto sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione. A tal riguardo, tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato “al 15 settembre 2021” i “termini dei versamenti […] che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021” – intendendosi, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001, n.435, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto, compreso il versamento annuale dell’IVA, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (art. 17 del D.P.R. n.435/2001) – è stato precisato che i termini di versamento possono così riassumersi:
1. entro il 15/9/2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;
2. nel caso di versamento rateizzato:
a) per i soggetti titolari di partita IVA:
i. entro il 15/9/2021 la prima rata, senza interessi;
ii. entro il 16/9/2021 la seconda rata, con interessi;
iii. entro il 18/10/2021 la terza rata, con interessi;
iv. entro il 16/11/2021 la quarta rata, con interessi.
b) per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR:
i. entro il 15/9/2021, la prima rata, senza interessi;
ii. entro il 30/9/2021, la seconda rata, con interessi;
iii. entro il 2/11/2021, la terza rata, con interessi;
iv. entro il 30/11/2021, la quarta rata, con interessi.
È stato, inoltre, precisato che poiché la proroga si applica “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 435”, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15/9/2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30/6 -31/8/2021 può considerarsi posticipato al 15/9/2021, senza applicazione di interessi. Sulle rate aventi scadenza successiva al 15/9/2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16/9/2021. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive. In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata. Qualora, invece, entro il termine del 15/9/2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
- in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15/9/2021, senza interessi;
- in un massimo di 4 rate, di cui la prima da effettuare entro il 15/9/2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

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