17 Settembre 2021 Published in Notizie

Novità Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.602 del 17/9/2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti in beni strumentali, con particolare riferimento al periodo d’imposta a partire dal quale è possibile usufruire del beneficio, tenuto conto che, nel caso di specie, l’interconnessione del bene al sistema aziendale si è verificata nell’anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31/12/2020, mentre la perizia del tecnico abilitato (prodotta dalla società per mero scrupolo in quanto non necessaria ai fini dell’agevolazione per beni di costo di acquisto inferiore ad euro 300.000,00, come quello in parola) è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021. In particolare, tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che: 
- in considerazione della circostanza che, alla data del 15/11/2020, si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto del 20% (il maxi-canone di leasing è stato versato in data successiva al 15/11/2020), in relazione all’investimento descritto, va applicata la disciplina agevolativa introdotta dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30/12/2020, n.178 (cd. “Legge di bilancio 2021”); 
- tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31/12/2020, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020;
- nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Di conseguenza, nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.

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