18 Ottobre 2021 Published in Notizie

"Commercialità" della società partecipata in liquidazione ai fini pex

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.722 del 18/10/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza, in capo alla società partecipata, del requisito della “commercialità” di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR – ai fini dell’applicabilità del regime della participation exemption di cui all’art. 87, comma 1, del TUIR – con riguardo a una società in liquidazione. Preliminarmente, è stato ribadito che  per le società in liquidazione ordinaria, il requisito di commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione. Ne deriva che il requisito temporale di cui all’art. 87, comma 2, del TUIR – a norma del quale il requisito della commercialità, deve “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso” – deve essere verificato non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, ma con riferimento all’inizio della fase di liquidazione della società partecipata. Ciò in quanto la liquidazione costituisce una fase “peculiare” della vita aziendale che, ai fini pex, non può essere equiparata alla ordinaria attività d’impresa e non può assumere rilevanza nell’esame del requisito della commercialità. In relazione al caso di specie, è stato osservato come durante l’anno 2013 la società partecipata “stava cessando la propria attività in quanto quest’ultima si era notevolmente ridotta, per poi cessarla definitivamente nel dicembre 2014”. Pertanto, la società partecipata, formalmente posta in liquidazione nel 2017, ha cessato ogni attività commerciale nel 2014, ma già dal 2013 ha cominciato a porre in essere le attività propedeutiche a tale cessazione. La volontà di liquidare la società partecipata sembra quindi esistere già in esercizi antecedenti al 2017 (anno di “formale” inizio della procedura di liquidazione). Anzi, negli esercizi 2013 e 2014 le intenzioni liquidatorie hanno già assunto, in maniera rilevante e decisiva, una dimensione concreta. Emerge, quindi, l’ipotesi della “liquidazione di fatto” iniziata in un esercizio antecedente rispetto a quello di formale messa in liquidazione volontaria della partecipata (2017). Pertanto, è stato ritenuto che il requisito temporale della commercialità, ai sensi dell’art. 87, comma 2, del TUIR, debba essere verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti il periodo di imposta in cui si apre la fase della “liquidazione di fatto” della società partecipata. In conclusione, visto che nei tre periodi di imposta antecedenti il 2013 la società partecipata ha esercitato un’attività sicuramente commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR, è stato ritenuto che la partecipazione rientri nell’ambito di applicazione del regime della participation exemption. Di conseguenza, la minusvalenza non potrà essere dedotta.

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