29 Novembre 2021 Published in Notizie

Documentazione idonea ai fini del transfer pricing: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E del 26/11/2021, ha diffuso chiarimenti in merito alla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
- posto che la comunicazione del possesso della documentazione idonea deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, in caso di dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine per la presentazione della stessa – sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata nei termini – fatta salva l’applicazione delle sanzioni nei differenti casi, nonché la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472, la comunicazione può essere effettuata con tale dichiarazione; in tale evenienza, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione tardiva o della dichiarazione integrativa/sostitutiva;
- una volta scaduti i termini per presentare una dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato in dichiarazione anche tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, purché detta documentazione sia stata predisposta, compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale;
- in ipotesi di remissione in bonis, la comunicazione relativa al possesso della documentazione deve essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa, ex art. 2, comma 8, del D.P.R. 22/7/1998, n.322, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi la dichiarazione annuale dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento). Così ad esempio, la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi/2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi/2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997;
- se la dichiarazione annuale con la quale il contribuente ha comunicato il possesso della documentazione idonea è successivamente integrata, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n.322/1998 – per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi trasferimento e che abbiano determinato l’indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore credito – la documentazione può essere integrata o modificata. In tale evenienza, il Masterfile e la Documentazione Nazionale, come integrati o modificati, devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, mentre la comunicazione deve essere effettuata tramite la suddetta dichiarazione integrativa. Diversamente, laddove la comunicazione del possesso dei documenti non sia stata all’origine eseguita tempestivamente (al più tardi con la remissione in bonis), la stessa non potrà essere effettuata tramite l’eventuale dichiarazione integrativa presentata per correggere gli errori od omissioni di cui al paragrafo precedente.

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