09 Dicembre 2021 Published in Notizie

Operazioni rientranti nel regime IVA OSS: requisiti per il rimborso IVA trimestrale e lo status di esportatore abituale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n.802 del 9/12/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. 30/8/1993, n.331 (vendite a distanza intracomunitarie di beni), poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime cd. “OSS” (One Shop Stop) di cui all’art. 74-sexies del D.P.R. 26/10/1972, n.633, nei calcoli previsti dagli artt. 8, comma 2 e 38-bis, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 rispettivamente per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i cd. “rimborsi trimestrali”. A tal riguardo, preliminarmente, è stato evidenziato che sul piano normativo, è d’uopo considerare come l’art. 41, comma 4, del D.L. n.331/1993 preveda che “agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati”. Pertanto, è stato ritenuto che non vi siano elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all’art. 41, comma 1, lett. b) del D.L. n.331/1993 dal calcolo del plafond. Simile approccio può essere considerato anche in relazione al calcolo dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2, lett. b), del D.P.R. n.633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n.633/1972. Da ultimo, sono state chiarite le modalità di documentazione delle operazioni in esame per i soggetti che si avvalgono del regime speciale OSS UE e la compatibilità di dette modalità con l’adozione delle misure agevolative del plafond per gli esportatori abituali e dei rimborsi trimestrali. In particolare, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n.83/2021, in recepimento della riforma unionale, ha previsto una dispensa pressoché generalizzata, per i soggetti che si avvalgono del regime OSS, dagli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione ordinariamente previsti ai fini IVA dal titolo II del D.P.R. n.633/1972. Al riguardo, è stato puntualizzato che le modalità di documentazione previste per gli aderenti al regime in esame debbano essere considerate solo con riferimento al contesto del regime stesso e definite con riguardo alle necessità interne al regime, principalmente riconducibili alla possibilità di garantire adeguata base informativa per le verifiche da parte delle amministrazioni finanziarie degli Stati membri di consumo. È stato ritenuto, cioè, che la valenza delle disposizioni sugli adempimenti di cui all’art. 74-quinquies, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 debba essere circoscritta all’adozione del regime speciale unionale, ma non possa estendersi a quei soggetti che intendono contemporaneamente avvalersi di regimi agevolativi interni, per i quali non sono previsti strumenti di semplificazione documentale. In altre parole, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell’adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. È stato, pertanto, rilevato come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis del D.P.R. n.633/1972, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. Dovranno, pertanto, registrare le operazioni nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n.633/1972, fatturare le stesse a norma dell’art. 46 del D.L. n.331/1993, presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.

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