03 Febbraio 2022 Published in Notizie

Fruizione dell'iper ammortamento in caso di ritardata attestazione dell'interconnessione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.62 del 3/2/2022, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’iper ammortamento relativamente ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0” (di cui all’allegato A annesso alla Legge n.232/2016) effettuati negli anni 2017, 2018 e 2019 e, più in particolare, sugli effetti della dichiarazione del legale rappresentante o della perizia tecnica giurata acquisita in annualità successiva a quella di effettuazione dell’investimento e di avvenuta interconnessione. L’art. 1, comma 11, della Legge n.232/2016, infatti, stabilisce che “Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. La predetta disposizione è richiamata, in tema di iper ammortamento, nell’art. 1, comma 33, della Legge n.205/2017 e nell’art. 1, comma 63, della Legge n.145/2018; disposizioni analoghe, sono contenute, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’art. 1, comma 195, della Legge n.160/2019 e nell’art. 1, comma 1062, della Legge n.178/2020. Ciò premesso, è stato ribadito che tali disposizioni non prevedono alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione. Pertanto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Ad esempio, nel caso di un bene acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.

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