28 Febbraio 2022 Published in Notizie

Cessione dei cd. "Bonus edilizi": pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di modifica della disciplina

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/2/2022 il D.L. 25/2/2022, n.13 recante le “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Tra le principali novità si segnala:
- l’introduzione di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e, in particolare, in ordine alla possibilità di effettuare, successivamente alla prima, due ulteriori cessioni dei cd. “bonus edilizi” solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n.385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del D.Lgs. n.385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7/9/2005, n.209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del D.L. n.34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima (art. 1 del D.L. n.13/2022);
- l’introduzione dell’art. 121, comma 1-quater, del D.L. n.34/2020 a norma del quale: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022” (art. 1 del D.L. n.13/2022);
- l’introduzione dell’art. 119, comma 13-bis.1, del D.L. n.34/2020 a norma del quale: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata 2020” (art. 2 del D.L. n.13/2022).

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