17 Marzo 2022 Published in Notizie

Variazioni dell'imponibile e dell'IVA conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo

Assonime, con la Circolare n.10 del 15/3/2022, ha illustrato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n.20/E del 29/12/2021) in merito alle novità introdotte dall’art. 18 del D.L. n.73/2021, concernenti la disciplina, ai fini dell’IVA, delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta nei casi di mancato pagamento delle somme dovute dai cessionari e committenti coinvolti in procedure concorsuali. Si rammenta che la novità più significativa introdotta con il D.L. n.73/2021 è costituita dall’anticipazione del termine a partire dal quale il cedente o prestatore, ovverosia il creditore dell’obbligazione inadempiuta, può procedere con la variazione. Il comma 3-bis dell’art. 26 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce, infatti, che il presupposto per la variazione è costituito dal mancato pagamento e che, in caso di assoggettamento del debitore a una procedura esecutiva concorsuale, tale variazione può essere effettuata a partire dalla data in cui il debitore è stato assoggettato a tale procedura: in concreto, dalla data di avvio della procedura medesima, da individuare avendo riguardo: (i) alla sentenza dichiarativa di fallimento; (ii) al provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; (iii) al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; (iv) al decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In ragione della novella legislativa, Assonime ha osservato che si deve ritenere superato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, basato sulla precedente formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n.633/1972, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla “necessaria partecipazione del creditore al concorso”.
Assonime ha, inoltre, osservato che resta confermato l’orientamento secondo cui la nota di variazione in diminuzione va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione; tuttavia, per quanto riguarda il profilo temporale dell’esercizio della detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio pregresso orientamento, avendo infatti precisato che, una volta emessa la nota di variazione, si potrà esercitare la detrazione dell’IVA con la liquidazione periodica relativa al mese (o trimestre per i contribuenti trimestrali) in cui la nota è emessa o, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota di variazione (e non più, come in precedenza sostenuto, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto di effettuare la variazione). In termini operativi, ciò significa che una volta emessa nei termini stabiliti la nota di variazione, l’IVA da detrarre dovrebbe confluire nella liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione IVA di riferimento, che è quella dell’anno in cui la nota stessa è stata emessa. Assonime ha, altresì, evidenziato che il beneficio del maggior termine per la detrazione non elimina i problemi che potrebbero determinarsi a causa del termine stringente previsto per l’emissione della nota di credito: si pensi ai casi in cui la procedura concorsuale si apra nel mese di dicembre; in tali casi il contribuente avrebbe solo i quattro mesi dell’anno successivo per emettere la nota di credito, essendo obbligato ad emetterla entro il termine di presentazione relativo all’anno in cui è sorto il presupposto. Sul punto Assonime osserva che sarebbe opportuno permettere al contribuente la facoltà di effettuare la variazione in diminuzione, dell’imponibile e dell’imposta, anche alla conclusione della procedura, considerando l’infruttuosità della procedura, alla quale il creditore ha partecipato, come un presupposto ulteriore ed autonomo della variazione.
Assonime ha, infine, ricordato che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la variazione in diminuzione deve essere operata sia con riferimento all’imponibile che con riferimento all’imposta, con la conseguenza che la somma non percepita, oggetto di variazione, deve essere ripartita proporzionalmente tra imponibile e imposta (secondo le aliquote IVA di riferimento delle operazioni originarie).
 

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