29 Aprile 2022 Published in Notizie

Convertito in Legge, con modificazioni, il cd. "Decreto energia"

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n.143438 del 27/4/2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della dichiarazione sostitutiva che i beneficiari degli gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” devono presentare ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11/12/2021. Sono state altresì definite le modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali e le modalità tecniche con vengono rese disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28/4/2022 e il 30/6/2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 28/4/2022 la Legge 27/4/2022, n.34 con la quale è stata disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (cd. “Decreto energia”). Tra le diverse disposizioni approvate, si segnala:
- la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2 del D.L. n.17/2022);
- la previsione di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4 del D.L. n.17/2022);
- la previsione di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del D.L. n.17/2022);
- la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29 del D.L. n.17/2022);
- la possibilità per le banche di effettuare una ulteriore cessione dei cd. “bonus edilizi” a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente (art. 29-bis del D.L. n.17/2022);
- la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’IRES e per i titolari di partita IVA (art. 29-ter del D.L. n.17/2022).

Massimo Miele

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