03 Agosto 2022 Published in Notizie

Trasferimento dei cd. "bonus edilizi" nell'ambito del consolidato fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.45/E del 2/8/2022, ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento e all’utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR dei cd. “bonus edilizi”. A tal riguardo, tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
- in costanza di consolidato, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi. Detto trasferimento non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d’imposta, ossia un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce – a titolo oneroso o gratuito – al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs.n.241/1997, dei crediti e delle eccedenza d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono (Cfr. Risposta all’istanza di interpello n.133/2021). Ne deriva che, non costituendo il trasferimento dei crediti indicati all’interno del consolidato una ipotesi di cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la società può legittimamente trasferire i crediti suddetti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall’art. 121 del D.L. n.34/2020, come modificato dall’art. 28 del D.L. 27/1/2022, n.4;
- tali conclusioni rilevano anche in relazione al trasferimento di crediti acquistati da due società esterne al consolidato nel presupposto che tali crediti siano riconducibili alla casistica di cui all’art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n.34/2020 il quale dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del D.L. n.34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti (nel caso di specie BETA), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, (...omissis...)”. Ricorrendo tali circostanze, i suddetti crediti sono cedibili “ad altri soggetti” (configurando pertanto una “prima cessione”), nel caso di specie alla cessionaria/consolidata, e da quest’ultima trasferibili ai fini dell’utilizzazione all’interno del consolidato fiscale, al pari degli altri crediti maturati in capo alla stessa in qualità di soggetto fornitore;
- i crediti edilizi in oggetto, sebbene non rientranti nel novero dei crediti indicabili nel quadro RU, ne conservano, dal punto di vista sostanziale, le medesime caratteristiche, trattandosi di crediti di imposta previsti da specifiche disposizioni di natura “agevolativa”, il cui importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e stanziato in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Ne deriva che, per ragioni di coerenza sistematica, deve essere riconosciuta, anche con riguardo a quest’ultimi, la possibilità di trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31/5/2010, n.78 e all’art. 34 della Legge 23/12/2000, n.388.

Dott. Massimo Miele
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