05 Settembre 2022 Published in Notizie

Convertito in legge, con modificazioni, il cd. "Decreto semplificazioni"

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19/8/2022 la Legge 4/8/2022, n.122 con la quale è stata disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cd. “Decreto semplificazioni”). Tra le principali novità si segnalano:
- talune modifiche al calendario fiscale (art. 3 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni concernenti il termine per l’adempimento degli obblighi di informativa in merito alle erogazioni pubbliche per coloro che vi provvedono nella nota integrativa del bilancio (art. 3, comma 6-bis, del D.L. n.73/2022);
- l’estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario (art. 3-bis del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni concernenti l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (art. 6 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni concernenti la comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (art. 6-bis del D.L. n.73/2022);
- la modifica  della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato (art. 7 del D.L. n.73/2022);
- l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria (art. 8 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni in materia di errori contabili (art. 8 del D.L. n.73/2022);
- l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES prevista dall’art. 3 della Legge 6/2/2009, n.7 (art. 9 del D.L. n.73/2022);
- le semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (art. 10 del D.L. n.73/2022);
- il rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa (art. 11 del D.L. n.73/2022);
- le modifiche della disciplina in materia di esterometro (art. 12 del D.L. n.73/2022);
- la modifica della decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13 del D.L. n.73/2022);
- la modifica dei termini per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14 del D.L. n.73/2022);
- la semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (art. 16 del D.L. n.73/2022);
- le modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (art. 18 del D.L. n.73/2022);
- la semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (art. 19 del D.L. n.73/2022);
- l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF (art. 20 del D.L. n.73/2022);
- la proroga del meccanismo di inversione contabile ai fini dell’IVA (art. 22 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni concernenti la certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 del D.L. n.73/2022);
- le disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 24 del D.L. n.73/2022);
- la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti e della presentazione della dichiarazione IMU anno d’imposta 2021 (art. 35 del D.L. n.73/2022);
- le modifiche all’art. 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12/1/2019, n.14 (art. 37-bis del D.L. n.73/2022);
- le modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura (art. 40-quater del D.L. n.73/2022);
- la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio, anziché' al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 45, comma 3-octies, del D.L. n.73/2022).

Dott. Massimo Miele

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