07 Novembre 2022 Published in Notizie

Misure fiscali per il welfare aziendale: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.35 del 4/11/2022, ha fornito chiarimenti in merito alle misure fiscali per il welfare aziendale introdotte dall’art. 12 del D.L. 9/8/2022, n115 (cd. Decreto “Aiuti-bis”) a norma del quale, soltanto per il periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. A tal riguardo, tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che: 
- la disposizione si applica, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR;
- atteso che la norma richiama la disciplina dettata dall’art. 51, comma 3, del TUIR, e non anche quella dettata dall’art. 51, comma 2, del TUIR, si ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
- dalla lettura della disposizione in esame, nonché delle relazioni illustrativa e tecnica sopra citate, risulta evidente che la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, comma 3, del TUIR e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, così come descritta nelle suddette relazioni, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600;
- il predetto regime dell’art. 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/3/2022, n.21. Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51, comma 3, del TUIR, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 
- atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Dott. Massimo Miele
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