18 Novembre 2022 Published in Notizie

Convertito in legge, con modificazioni, il cd. "Decreto aiuti-TER"

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 17/11/2022 la Legge 17/11/2022, n.175 con la quale è stata disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (cd. “Decreto aiuti-ter”). Tra le principali novità si segnalano:
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1 del D.L. n.144/2022);
- l’estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 2 del D.L. n.144/2022);
- le disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 4 del D.L. n.144/2022);
- l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 18 del D.L. n.144/2022);
- l’indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 19 del D.L. n.144/2022);
- le misure di sostegno del reddito per i lavoratori autonomi  (art. 20 del D.L. n.144/2022);
- le disposizioni urgenti in tema di procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38 del D.L. n.144/2022);
- le disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale (art. 41 del D.L. n.144/2022).
In particolare, con le modifiche recate in sede di conversione all’art. 38 del D.L. n.144/2022 è stato differito dal 31/10/2022 al 31/10/2023 il termine per l’invio del modello per richiedere l’accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo nonché il termine di pagamento di quanto dovuto dal 16/12/2022 al 16/12/2023 (ovvero in caso di pagamento rateale, dal 16/12/2022, 16/12/2023 e 16/12/2024 al 16/12/2023, 16/12/2024 e 16/12/2025). Inoltre, è stato previsto che la certificazione di cui all’art. 23, comma 2, del D.L. 21/6/2022, n.73 – a norma del quale “Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio […]” – può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui dell’art. 3 del D.L. 23/12/2013, n.145.

Dott. Massimo Miele
 

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