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07 Dicembre 2022 Published in Notizie

Dividendi da partecipazioni qualificate: per il regime transitorio delibera entro il 31/12/2022

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n.3 del 6/12/2022, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime transitorio di imposizione dei dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, titolari di partecipazioni qualificate. A tal riguardo, l’art. 1, comma 1006, della Legge 27/12/2017, n.205 prevede che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”. Come chiarito nella Risoluzione n.56/E del 6/6/2019 il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dall’1/1/2018 al 31/12/2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale. A tal fine, il citato art. 1, comma 1006, della Legge n.205/2017 prevede espressamente l’applicazione del regime transitorio “alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”. In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della portata della disposizione, afferma che tale disposizione “prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”. Alla luce di quanto precede, è stato chiarito che il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31/12/2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Al riguardo, è stato osservato, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa. Da ultimo, è stato precisato che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31/12/2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Dott. Massimo Miele
 

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