16 Dicembre 2022 Published in Notizie

Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale: trattamento IVA

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n.588 del 15/12/2022, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini dell’IVA di somme erogate a seguito di risoluzione contrattuale a titolo di risarcimento del danno. In particolare, nel caso di specie, tre società si sono obbligate rispettivamente a fornire le polizze assicurative, a fornire servizi di intermediazione e a svolgere, in esclusiva per le contraenti, l’attività di collocazione delle stesse sul mercato. Tuttavia, a seguito di un una operazione di fusione con incorporazione della società di distribuzione in altra società, quest’ultima si è trovata impossibilitata, per cause ad essa imputabili, a dare esecuzione ai patti contrattuali dando così il via ad un confronto tra i contraenti in esito al quale: (i) è stata determinata la risoluzione dell’accordo commerciale per sopravvenuta impossibilità ad adempiere, imputabile da parte della società distributrice; (ii) è stato determinato l’ammontare del risarcimento del danno dovuto dalla società distributrice alle altre società. A tal riguardo, è stato osservato che dalla disamina della documentazione emerge come l’importo determinato nell’accordo, che la società inadempiente dovrà corrispondere, rappresenta il ristoro del danno derivante dall’impossibilità ad adempiere, preso atto della risoluzione dello stesso, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile. In particolare, nel caso in esame, dall’accordo si evince che, in linea con l’art. 1223 del Codice civile, il criterio di calcolo della somma dovuta è commisurato ai corrispettivi non percepiti a causa dell’inadempimento contrattuale; tale importo, inoltre, è stato individuato valorizzando il principio secondo cui il risarcimento dovrebbe comprendere il venir meno di redditi non solo attuali, ma anche futuri che gli altri contraenti avrebbero potuto conseguire. Tanto premesso, considerato che: (i) lo scopo dell’accordo è la determinazione del danno da ristorare, atteso che le parti si danno reciprocamente atto della risoluzione dell’accordo trilatero ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile; (ii) tale somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi o una cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria; è stato ritenuto che tale somma sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.
 
Dott. Massimo Miele

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