13 Gennaio 2023 Published in Notizie

Contratto estimatorio: momento impositivo ai fini dell'IVA e documentazione delle operazioni

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n.10 dell’11/1/2023, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi IVA in ipotesi di variazione della procedura per la gestione dei beni in “conto vendita” che una società avrebbe intenzione di proporre ai propri affiliati. Nel caso di specie, i rapporti tra la società e i suoi affiliati sono riconducibili alla fattispecie negoziale di cui all’art. 1556 del Codice civile, ai sensi del quale “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”, e la variazione de qua consiste nella previsione per la quale i beni in “conto vendita” rimarrebbero nella disponibilità degli affiliati per un periodo massimo non più di 12 mesi bensì di 24 mesi. Per l’effetto, la cessione dei beni nei confronti degli affiliati si perfezionerebbe, dal punto di vista civilistico e di bilancio, oltre che ai fini dell’IRES e dell’IRAP, al momento della (ri)vendita di tali beni ai clienti finali, eseguibile nel più ampio termine di 24 mesi dalla consegna dei beni stessi e con previsione di restituzione degli stessi una volta decorso inutilmente il “nuovo” termine di 24 mesi. Ai fini dell’IVA, in deroga alla regola generale prescritta dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n.633 – in base al quale le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della relativa consegna o spedizione – l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 prevede che “l’operazione si considera effettuata: [...] d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”. In sostanza, l’imponibilità dell’operazione è rinviata, rispetto al momento di consegna fisica del bene, a quello di rivendita da parte del ricevente o alla scadenza del termine pattuito dalle parti, se inferiore all’anno, oppure non verificandosi alcuna delle predette ipotesi al decorso di un anno dal ricevimento dei beni, fermo restando che non si realizza alcuna acquisizione se i beni vengono restituiti prima della scadenza dei termini convenuti dalle parti. Ciò premesso, con riferimento al quesito prospettato, concernente le modalità di assolvimento dell’IVA volte a rendere “coerenti” le modifiche contrattuali proposte con il limite temporale massimo di 12 mesi dalla consegna dei beni, indicato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, è stato precisato che:
- la modalità di assolvimento dell’imposta, definita come “gestione con autofattura”, è priva di qualunque riferimento normativo in quanto, in ambito IVA, l’emissione di un’autofattura è ammessa, in deroga alla regola ordinaria che prevede ordinariamente la fatturazione da parte del cedente/commissionario al cessionario/committente, soltanto nelle ipotesi tassativamente previste;
- quanto, invece, alla modalità di assolvimento dell’imposta definita come “gestione con fattura”, in assenza di vendita a terzi della merce ad opera dell’affiliato o di restituzione della stessa allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla consegna dei beni, si dovrà procedere ad emettere fattura, indicando nel documento il corrispettivo concordato alla stipula del contratto, ripartito tra imponibile e la relativa IVA e versare la relativa imposta all’Erario;
- in caso di successiva vendita a terzi prima dello scadere dei 24 mesi, qualora l’importo l’incassato subisca delle oscillazioni rispetto all’imponibile oggetto di fatturazione, la società, a seconda dei casi: (i) emette una nota di variazione in aumento, in base all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, in caso di incremento del prezzo di vendita (per l’effetto, ad esempio, di variazioni dei listini al pubblico); (ii) può emettere una nota di variazione in diminuzione, alle condizioni previste dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, solo nell’ipotesi di “applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”, sempre che le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni si siano verificate successivamente all’emissione della fattura;
- nella diversa ipotesi di restituzione dei beni allo scadere del termine pattuito di 24 mesi, la società ha la facoltà di “annullare” la fattura precedentemente emessa mediante una nota di variazione in diminuzione, ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n.633/1972.

Dott. Massimo Miele

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