L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n.4 del 17/1/2023, ha fornito chiarimenti in merito credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30/12/2020, n.178, con particolare riguardo al momento di effettuazione dell’investimento nelle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di attività “ulteriori2 (ad es. trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.). A tal riguardo, ribadito che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’art. 109 del TUIR, è stato ribadito che, per i beni mobili: (i) l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà; (ii) laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore. L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello. Pertanto, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
Dott. Massimo Miele
17 Gennaio 2023
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