17 Febbraio 2023 Published in Notizie

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione del credito o sconto in fattura

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17/1/2023 la Legge 13/1/2023, n.6 con la quale è stata disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. “Decreto aiuti-quater”). Tra le principali novità si segnalano:
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022 (art. 1 del D.L. n.176/2022);
- le disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2 del D.L. n.176/2022);
- la proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (art. 2-bis del D.L. n.176/2022)
- le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (art. 3 del D.L. n.176/2022);
- le disposizioni in materia di autotrasporto (art. 7 del D.L. n.176/2022);
- le misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (art. 8 del D.L. n.176/2022);
- le modifiche alla disciplina del Superbonus e dell’opzione per la cessione del credito o l’applicazione dello sconto in fattura (art. 9 del D.L. n.176/2022).
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 16/2/2023 il D.L. 16/2/2023, n.11, recante le “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. In particolare, tra le diverse modifiche recate alla disciplina relativa alla cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo “diretto” delle detrazioni fiscali, è stato previsto che:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31/12/2009, n.196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni;
- ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione indicata nel decreto, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, in relazione agli interventi di cui all’art.121, comma 2, del D.L. 19/5/2020, n.34, non è consentito l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Tali disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n.34/2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n.34/2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Tali disposizioni non si applicano, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4/6/2013, n.63.

Dott. Massimo Miele
 

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