02 Marzo 2023 Published in Notizie

Trattamento IVA in caso di cessionario UE non iscritto al VIES

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.230 dell’1/3/2023, ha chiarito che a seguito dell’introduzione dell’art. 41, comma 2-ter, del D.L. 30/8/1993, n.331 – a norma del quale “Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro (enfasi aggiunta) e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso” – la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma. Al riguardo è stato osservato che, come chiarito anche dalla Commissione europea nelle Note esplicative del dicembre 2019 riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA apportate dalla cd. “Direttiva quick fixes”, “ai fini dell’articolo 138 della Direttiva IVA è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”. Da ciò consegue che se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n.331/1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha espresso l’avviso che le cessioni effettuate dalla società a favore di clienti “non VIES” residenti in altri Paesi UE non siano riconducibili nell’ambito delle vendite a distanza previste dall’art. 38¬bis del D.L. n.331/1993, a meno che i cessionari/clienti della società istante appartengano alle categorie di cessionari previste dalla predetta disposizione (siano, ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari e la cui partita IVA non risulta, per tale ragione, inserita nel VIES).

Dott. Massimo Miele
 
 
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