29 Marzo 2023 Published in Notizie

Comunicato CdM - Approvato il cd. "Decreto bollette"

Il Consiglio dei Ministri, con il comunicato stampa n.26 del 28/3/2023, ha reso noto di aver approvato un decreto legge recante misure sull’energia, la salute e il fisco (cd. “Decreto bollette”). Tra le diverse disposizioni, si segnala che:
- si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili all’1/1/2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2/1/2023 e il 31/1/2023. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2/1/2023 e il 31/1/2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della “Legge di bilancio 2023” su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale;
- si prevede di estendere la conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31/1/2023, in luogo dell’1/12023, innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado;
- si specifica che la definizione agevolata prevista dalla “Legge di bilancio 2023”, relativamente ai Processi Verbali di Constatazione consegnati entro il 31/3/2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali;
- si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 2023”;
- si modificano i termini previsti per l’accesso ad alcune delle misure definitorie, ovvero: (i) viene rinviato al 31/10/2023 (in luogo del 31/3/2023), il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; (ii) vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”; (iii) sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro il 30/9/2023 (in luogo del 31/3/2023);
- si introduce una interpretazione autentica delle norme della “Legge di bilancio 2023” sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e a quelli precedenti, chiarendo che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
- si modifica i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;
- si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

Dott. Massimo Miele
 

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