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18 Gennaio 2018 Published in Notizie

DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 17/1/2018, ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, per il diritto alla detrazione dell’IVA, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 24/4/2017, n.50 (cd. “Manovra correttiva”), applicabili sin dalle fatture e dalle bollette doganali emesse a partire dall’1/1/2017. Come noto, tali modifiche hanno ridotto il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta, esercitabile, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando, invece, il momento in cui il diritto alla detrazione sorge, corrispondente con il momento in cui l’imposta diviene esigibile (momento di effettuazione dell’operazione). Le succitate modifiche, intervenendo anche sull’art. 25 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, hanno, altresì, introdotto l’obbligo di annotare la fattura “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 
 

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