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26 Febbraio 2019 Published in Notizie

FATTURA ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IDENTIFICATI AI FINI DELL’IVA IN ITALIA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.67 del 26/2/2019, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni poste in essere da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti identificati ai fini dell’IVA in Italia. Al riguardo, è stato precisato che:
- per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dall’1/1/2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 5/8/2015, n.127 (cd. “esterometro”);
- un soggetto non residente non ha l’obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito, ma identificato ai fini IVA in Italia;
- il cessionario/committente non stabilito, ma identificato può esercitare la detrazione ex art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
- con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica;
- i destinatari dell’obbligo di presentazione del cd. “esterometro” sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

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