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11 Gennaio 2021 Published in Notizie

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CD. "SUPERBONUS"

Di seguito evidenziamo le principali modifiche alla disciplina del cd. “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. 19/5/2020, n.34 (cd. “Decreto rilancio”) recate dalla Legge 30/12/2020, n.178 (cd. “Legge di bilancio 2021”):
- l’applicazione del cd. “Superbonus” è estesa anche in relazione alle spese sostenute sino al 30/6/2022 e, per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo (art. 1, comma 66, lett. e ed f, della Legge 30/12/2020, n.178);
- è disposta un’ulteriore proroga per le spese sostenute sino al 31/12/2022, relative a interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (art. 1, comma 66, lett. m, della Legge 30/12/2020, n.178);
- sono incluse, tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 1, comma 66, lett. n, della Legge 30/12/2020, n.178);
- è espressamente previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (art. 1, comma 66, lett. p, della Legge 30/12/2020, n.178);
- nell’ambito degli interventi cd. “trainanti” di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), del D.L. n.34/2020 – ossia gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare – è stato previsto che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (art. 1, comma 66, lett. a, della Legge 30/12/2020, n.178);
- è stato stabilito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale (art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 30/12/2020, n.178);
- sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lett. a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A (art. 1, comma 66, lett. c, della Legge 30/12/2020, n.178);
- è stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza (art. 1, comma 66, lett. g, della Legge 30/12/2020, n.178);
- la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 1, comma 66, lett. i, della Legge 30/12/2020, n.178);
- il novellato art. 119, comma 8, del D.L. n.34/2020 prevede che per le spese sostenute dall’1/7/2020 al 30/6/2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
a) 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
c) 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare (art. 1, comma 66, lett. l, della Legge 30/12/2020, n.178);
- sono specificati i requisiti necessari ai fini del rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni e, in particolare, viene previsto che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività richiamate con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (art. 1, comma 66, lett. q, della Legge 30/12/2020, n.178);
- per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” (art. 1, comma 66, lett. r, della Legge 30/12/2020, n.178);
- la proroga della possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali anche per le spese sostenute, nell’anno 2022, per gli interventi individuati dalla disciplina del cd. “Superbonus” (art. 1, comma 67, della Legge 30/12/2020, n.178).
Ai sensi dell’art. 1, comma 74, della Legge 30/12/2020, n.178: “L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto”.
 

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